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Sez. 1, Sentenza n. 3902 del 03/04/1995 (Rv. 491604 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Proposizione - Domanda riconvenzionale - Proposizione - Forma e termine - Termine previsto per l'opposizione - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1995-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491604-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'opposizione alla stima - che può essere proposta tanto dall'espropriato, inteso sia come intestatario catastale che come effettivo proprietario, quanto dall'espropriante - da chiunque provenga, non si configura quale impugnazione del provvedimento ablatorio limitato al controllo della determinazione amministrativa dell'indennità, ma introduce un giudizio di accertamento giudiziale della giusta indennità, pienamente autonomo, nel quale il giudice deve procedere alla concreta determinazione della stessa con tutti i suoi poteri di indagine, alla stregua di criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti applicabili alla fattispecie. Ne consegue che, una volta iniziata la fase giurisdizionale dell'opposizione alla stima, da parte di uno dei due soggetti legittimati del rapporto espropriativo, la domanda riconvenzionale dell'altra parte, pure rivolta alla determinazione della giusta indennità, può essere validamente proposta nelle forme e nei termini del codice di rito, senza che sia più vincolata al termine per l'opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)