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Sez. L, Sentenza n. 4670 del 29/03/2001 (Rv. 545332 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Riassetto organizzativo per una più economica gestione dell'azienda - Rilevanza - Relativa scelta imprenditoriale - Sindacabilità sotto i profili della congruità e della convenienza - Esclusione - Fattispecie in tema di soppressione del posto.
Stato
decisa il 2001-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545332-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, né essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite. (Nel caso di specie il licenziamento era stato determinato dalla soppressione della funzione relativa all'area ispettiva della Sicilia, cui era preposto il dipendente, con accorpamento delle relative mansioni nell'unica area ispettiva Campania - Sicilia, e il giudice del merito, nonostante l'effettiva soppressione della funzione ispettiva dell'area in questione, aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento in quanto il numero degli agenti operanti in Sicilia era rimasto invariato, non si era verificato in quella zona alcun decremento di vendite, ed anche in altre regioni, ove pure l'area ispettiva era stata mantenuta, non vi erano clienti speciali da seguire; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, censurando l'esercizio, ad opera del giudice, di un sindacato nel merito della scelta organizzativa imprenditoriale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)