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Sez. L, Sentenza n. 2391 del 01/03/1995 (Rv. 490853 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Calcolo relativo al periodo successivo al 31 maggio maggio 1982 - Criterio di onnicomprensività - Diversa previsione della contrattazione collettiva - Validità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490853-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Nel trattamento di fine rapporto spettante agli autoferrotranvieri a far tempo dal 1 giugno 1982 n. 297) la computabilità di tutti gli elementi retributivi a carattere continuativo, in applicazione dell'art. 2120 cod. civ. che, anche nel testo modificato dall'art. 1 della legge anzidetta, ribadisce il principio della omnicomprensività riferito ad ogni erogazione non occasionale, facendo tuttavia salva la diversa previsione dei contratti collettivi, può essere esclusa solo in virtù di disposizioni contrattuali successiva alla legge medesima, poiché tutte le disposizioni legislative e collettive regolanti la materia del trattamento di fine rapporto sono state rispettivamente abrogate e dichiarate nulle dall'art. 4, comma decimo e undicesimo, della legge stessa e poiché in tal senso depone il principio generale di irretroattività della legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)