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Sez. L, Sentenza n. 596 del 22/01/1998 (Rv. 511830 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Criterio di omnicomprensività - Compensi per lavoro straordinario fisso e continuativo - Inclusione nel TFR - Limiti - Esclusioni pattizie successive alla legge n. 297 del 1982 - Richiami a clausole contrattuali anteriori alla suddetta legge - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511830-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

Il compenso per lavoro straordinario, se corrisposto in modo fisso e continuativo, e quindi se fornito di tutte le caratteristiche di una retribuzione aggiuntiva, deve essere incluso nella retribuzione da prendere a base di calcolo per il TFR; l'esclusione di tale compenso dalla suddetta base di calcolo può sussistere soltanto in forza di pattuizioni collettive, successive all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, che esplicitamente la prevedano, non in forza di richiami a contratti collettivi previgenti alla citata legge n. 297/82 che, dichiarandoli nulli, li ha automaticamente sostituiti con la nuova disciplina del TFR.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)