Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 27/01/2003 (Rv. 560012 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Opposizione - Contestazione dell'esistenza del potere impositivo - Termine di decadenza di cui all'art. 82 d.P.R. 1973, n. 43 - Inapplicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
Il termine di quindici giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di tributi doganali, è inapplicabile ove si contesti radicalmente la sussistenza dello stesso potere impositivo in astratto, come si verifica quando, discendendo il debito fiscale dalla commissione di un delitto, si deduca l'inosservanza dell'Amministrazione finanziaria all'obbligo di conformarsi al giudicato penale assolutorio, in quanto tale controversia non è riconducibile nell'ambito delle disposizioni proprie del contenzioso tributario.
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)