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Sez. 1, Sentenza n. 6310 del 10/07/1996 (Rv. 498482 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI | Contrabbando - Concorrenti nel reato di contrabbando - Adempimento del debito tributario - Obbligo - Sussistenza - Sviluppo e conclusione del processo penale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498482-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI

In tema d'imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi, l'art. 23 del R.D.L. 28 febbraio 1939 n. 334, ove stabilisce che la responsabilità penale di chiunque concorra nel reato di contrabbando è "indipendente dal pagamento dell'imposta", pone ogni partecipante all'evasione nella qualità di coobbligato, tenuto all'adempimento del debito tributario a prescindere dall'instaurazione e dal corso del processo penale, nonché a prescindere dall'eventuale conclusione del processo stesso con pronuncia non influente su tale debito (quale l'assoluzione per difetto di dolo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)