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Sez. 1, Sentenza n. 10184 del 29/11/1994 (Rv. 488892 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Imposte di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati - Fraudolenta evasione - Tributo - Pagamento - Intimazione a qualunque autore della frode fiscale - Ammissibilità - Opposizione contro l'ingiunzione fiscale - Proposizione - Termine.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488892-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

In tema di fraudolenta evasione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati deve ritenersi assoggettato al tributo, oltre che alle sanzioni penali, non solo il fabbricante o produttore, ma chiunque sottragga o concorra a sottrarre i prodotti petroliferi all'accertamento e al pagamento dell'imposta. Ne consegue che l'Amministrazione può intimare il pagamento del tributo a qualunque autore della frode fiscale (e non solo al produttore o all'importatore di oli minerali), quale soggetto passivo del rapporto tributario, senza che occorra il previo accertamento della responsabilità penale, e che l'eventuale opposizione contro l'ingiunzione fiscale va proposta da questo nel termine perentorio di quindici giorni fissato dall'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939 n.334.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)