Sez. 1, Sentenza n. 8405 del 10/07/1992 (Rv. 478127 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Riscossione - Ingiunzione di pagamento | Opposizione - Contestazione "in radice" del potere impositivo - Termine ex art. 82 d.P.R. 1973 n. 43 - Inapplicabilità - Fattispecie.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Riscossione - Ingiunzione di pagamento
Il termine di quindici giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 8 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 per l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di tributi doganali (emessa a norma del T.U. 14 aprile 1910 n. 639) resta inapplicabile, sotto il profilo della non riconducibilità della controversia nell'ambito delle disposizioni proprie del contenzioso tributario, ove si contesti "in radice" il potere impositivo, negandone cioè la sussistenza in astratto, come si verifica quando, discendendo il debito fiscale dalla commissione di delitto, si deduca l'inosservanza dell'Amministrazione finanziaria all'obbligo di attendere l'accertamento del delitto stesso in sede penale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)