Sez. 2, Sentenza n. 728 del 18/02/1977 (Rv. 384319 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA PER IL RESIDUO PREZZO - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL COMPRATORE - AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONTROVERSIE - SOSPENSIONE NECESSARIA DELLA CONTROVERSIA PER IL PREZZO - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA PER IL RESIDUO PREZZO - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL COMPRATORE - AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONTROVERSIE - SOSPENSIONE NECESSARIA DELLA CONTROVERSIA PER IL PREZZO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ad un contratto di compravendita, del quale non siano contestati gli estremi ed il contenuto, la definizione della controversia promossa dal venditore, per il pagamento del residuo prezzo, non dipende dalla definizione della controversia promossa dal compratore, per il risarcimento dei danni derivanti da vizi della cosa compravenduta, in considerazione dell'autonomia ed indipendenza delle causali delle rispettive pretese. Pertanto, ove le predette cause non possano trovare soluzione in un simultaneus processus (nella specie, per l'inderogabilita della Competenza sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento del prezzo), deve escludersi che la prima controversia sia soggetta a sospensione necessaria, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, in attesa della definizione della seconda. (V 1183/75, mass n 374614; (V 771/75, mass n 374134; (V 130/75, mass n 373304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)