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Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 22/03/1996 (Rv. 496516 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ELENCO DEI CREDITI AMMESSI O RESPINTI | Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Mancata inclusione di un credito nell'elenco - Provvedimento implicito di rigetto - Esclusione - Accertamento del credito in sede giudiziale - Legittimazione del creditore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496516-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ELENCO DEI CREDITI AMMESSI O RESPINTI

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora il commissario, in sede di redazione dell'elenco, non abbia preso in esame un determinato credito (nella specie, quello per interessi e svalutazione monetaria spettanti ad un ex dipendente per ritardato pagamento dell'indennità di anzianità), la mancata inclusione nel predetto elenco non configura un provvedimento implicito di rigetto, né comporta l'applicabilità dei rigorosi criteri, che valgono per le decisioni giurisdizionali, in ordine all'onere d'impugnativa per ovviare agli effetti dell'omessa pronuncia; con la conseguenza che il creditore è legittimato a chiedere l'accertamento del proprio credito in sede giudiziale, a norma dell'art. 101 legge fall..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)