Sez. 5 - , Sentenza n. 5560 del 26/02/2019 (Rv. 652961 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Sottofatturazione - Introduzione irregolare di merce - Distinzioni - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In presenza di sottofatturazione, conseguente all'introduzione di merci con dichiarazione doganale recante dati non corrispondenti al vero, che abbia determinato la mancata riscossione, anche solo parziale, di dazi dovuti per legge, sussiste la responsabilità del dichiarante ai sensi dell'art. 201, commi 2 e 3, del codice doganale comunitario (Regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913), trattandosi di dichiarazione doganale erronea, mentre si applica l'art. 202 del medesimo codice, nel caso in cui la descrizione della merce non abbia alcuna relazione con quella introdotta, ad esempio perché riguarda beni del tutto diversi o soggetti a un differente regime doganale, oppure in quanto, insieme alla merce dichiarata, ne viene introdotta altra, debitamente occultata.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)