Sez. 5 - , Sentenza n. 4389 del 14/02/2019 (Rv. 652718 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Obbligazione doganale - Soggetti passivi - Individuazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In tema di dazi all'importazione, poiché l'obbligazione del contribuente sorge in conseguenza del mero fatto oggettivo della dichiarazione in dogana, ai sensi dell'art. 202, comma 3, del codice doganale comunitario di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, soggetto passivo della medesima è, oltre all'importatore e al suo rappresentante indiretto, qualsiasi soggetto che abbia partecipato alle formalità doganali sapendo, o dovendo ragionevolmente sapere, che l'introduzione della merce era irregolare.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202 com. 3, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 2 com. 6, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 2 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)