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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9433 del 12/04/2017 (Rv. 644709 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Introduzione irregolare di merce in ambito comunitario - Art. 202, comma 3, del Reg. CEE n. 2913 del 1992 - Obbligazione doganale - Importatore e partecipi all’importazione irregolare - Solidarietà debitoria.
Stato
decisa il 2017-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644709-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di dazi all’importazione, l’art. 202, comma 3, del codice doganale comunitario, di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, applicabile “ratione temporis”, qualifica come debitori per l’obbligazione doganale, sorta in seguito all’irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, tutti coloro che vi hanno comunque partecipato, “sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare”, con la conseguenza che tali soggetti rispondono, solidalmente con l’importatore, dell’obbligazione doganale.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 202 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)