Sez. 3, Sentenza n. 4754 del 09/03/2004 (Rv. 570890 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Presunzione di corresponsabilità - Utilizzabilità anche in caso di più scontri successivi, limitatamente ai rapporti tra i conducenti - Sussistenza - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
La presunzione di corresponsabilità in caso di scontro tra veicoli, prevista dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., (nella sua duplice estensione di presunzione di un comportamento colposo e dell'esistenza del nesso causale tra tale comportamento e l'evento) è applicabile in ogni ipotesi di scontro, e quindi anche in caso di scontri immediatamente successivi, limitatamente ai rapporti tra i conducenti coinvolti in ciascuno di essi, a meno che non sia provato che un determinato danno sia derivato da uno soltanto di essi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito non avesse fatto corretta applicazione di tale principio, avendo rigettato per difetto di prova la domanda proposta dall'erede di un soggetto deceduto a seguito di un incidente stradale, nei confronti del conducente di uno dei veicoli sopraggiunti e rimasti coinvolti in uno scontro già in atto, laddove anche nei confronti del conducente sopraggiunto l'attore avrebbe potuto giovarsi della presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)