Sez. 3, Sentenza n. 7020 del 07/07/1999 (Rv. 528352 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI | Inosservanza - Tamponamenti a catena - Responsabilità civile - Colpa - Presunzione di eguale colpa a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponante e tamponato - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI
Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione, relativamente agli autoveicoli intermedi con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna, l'art. 2054, secondo comma cod. civ. con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)