Sez. 1, Sentenza n. 710 del 21/01/1995 (Rv. 489832 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legittimazione attiva - Soggetto indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo - Spettanza - Allegazioni e prove in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà - Necessità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La legittimazione ad opporsi alla stima amministrativa di terreni espropriati va presuntivamente riconosciuta a chi sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo, e quindi titolare del credito indennitario, fino a quando non si deduca un errore al riguardo, mentre non sono necessarie allegazioni o prove in ordine alla spettanza del diritto di proprietà, vertendosi in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)