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Sez. 1, Sentenza n. 710 del 21/01/1995 (Rv. 489832 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legittimazione attiva - Soggetto indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo - Spettanza - Allegazioni e prove in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489832-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

La legittimazione ad opporsi alla stima amministrativa di terreni espropriati va presuntivamente riconosciuta a chi sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo, e quindi titolare del credito indennitario, fino a quando non si deduca un errore al riguardo, mentre non sono necessarie allegazioni o prove in ordine alla spettanza del diritto di proprietà, vertendosi in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)