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Sez. 1, Sentenza n. 1116 del 03/02/1994 (Rv. 485208 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Legittimazione ad opporsi - Soggetto indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo - Spettanza - Allegazioni e prove in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485208-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

La legittimazione ad opporsi, contro la stima amministrativa della indennità di espropriazione od occupazione, va presuntivamente riconosciuta a chi sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo e quindi titolare del credito indennitario, fino a che non si deduca un errore al riguardo, mentre non abbisogna di allegazioni e prove in ordine alla spettanza del diritto di proprietà, vertendosi in tema di azione a tutela di posizioni creditorie, non di azione di rivendicazione o comunque di natura reale.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)