Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 27/01/1993 (Rv. 480496 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere | Atti e scritture - Data certa - Sussistenza - Condizioni - Data - Certezza - Mancanza - Curatore e commissario della liquidazione coatta amministrativa - Legittimazione a far valere l'inopponibilità delle scritture alla massa dei creditori - Ammissibilità - Scrittura - Semplice annotazione in libri contabili - Data - Certezza - Sussistenza - Condizioni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere
Il curatore del fallimento (e, di conseguenza, il commissario della liquidazione coatta amministrativa) è legittimato a far valere, a tutela di un autonomo interesse collegato alla procedura concorsuale, la non opponibilità alla massa dei creditori concorrenti degli atti e delle scritture, ivi comprese le cambiali, la cui data anteriore alla dichiarazione del fallimento stesso (o al provvedimento di liquidazione coatta) non risulti in modo certo, secondo le regole poste dall'art. 2704 cod. civ., per la cui osservanza - quando non sussista uno dei fatti dalla norma stessa indicati specificamente come idonei a conferire siffatta certezza alla data della scrittura privata non autenticata (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico) e debba, invece, apprezzarsi, da parte del giudice, il ricorso di altri fatti dai quali sia desumibile in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento all'evento suddetto - è necessario che tali ultimi fatti abbiano carattere di obbiettività e soprattutto che non possano farsi risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata; requisiti, questi, non riscontrabili in caso di semplice annotazione della scrittura in libri contabili alla cui tenuta tale soggetto sia obbligato per legge, salvo che di essi vi sia stata vidimazione da parte di pubblico ufficiale, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, attestante la regolarità dei libri stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 199, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 199, Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)