Sez. 1, Sentenza n. 17691 del 02/09/2004 (Rv. 576639 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Scrittura privata non autenticata - Data certa - Contestazione - Eccezione di parte - Necessità - Revocatoria fallimentare - Eccezione del Curatore fallimentare - Configurabilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE
In tema di prova civile, la contestazione sulla mancanza di data certa nella scrittura privata si configura come eccezione in senso stretto che, in quanto tale, può essere proposta solo dalla parte. Pertanto, in ipotesi di revocatoria fallimentare, compete al curatore - che è parte in tale giudizio e che dal complesso dei dati sottoposti al suo esame può correttamente identificare il momento genetico dell'atto (e quindi la sua antecedenza o meno alla dichiarazione di fallimento) - proporre l'eccezione dell'assenza di data certa nella scrittura privata contestata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)