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Sez. 2, Sentenza n. 5695 del 04/12/1978 (Rv. 395485 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA - CARATTERE RELATIVO - IMMISSIONI SONORE - RIFERIMENTO ALLA RUMOROSITA DI FONDO DELLA ZONA - NECESSITA - APPREZZAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395485-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA - CARATTERE RELATIVO - IMMISSIONI SONORE - RIFERIMENTO ALLA RUMOROSITA DI FONDO DELLA ZONA - NECESSITA - APPREZZAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il limite della normale tollerabilita delle immissioni ha carattere non assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attivita normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini della popolazione e, con particolare riguardo alle immissioni sonore, occorre fare riferimento anche alla cosiddetta rumorosita di fondo della zona, e cioe a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali si innestano di volta in volta rumori piu intensi prodotti da voci, veicoli, ecc. Il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, e demandato al giudice del merito e si sottrae al Sindacato di legittimita se correttamente motivato e immune da vizi logici e giuridici. (Conf 38/78, mass n 389326; (Conf 1796/76, mass n 380579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)