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Sez. 2, Sentenza n. 1796 del 19/05/1976 (Rv. 380579 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA - CARATTERE RELATIVO - RUMOROSITA DI FONDO DELLA ZONA - NOZIONE - RIFERIMENTO A QUESTO ED AGLI ALTRI ELEMENTI - VALUTAZIONE OBIETTIVA IN RELAZIONE ALLA REATTIVITA DELL'UOMO MEDIO - NECESSITA - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380579-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA - CARATTERE RELATIVO - RUMOROSITA DI FONDO DELLA ZONA - NOZIONE - RIFERIMENTO A QUESTO ED AGLI ALTRI ELEMENTI - VALUTAZIONE OBIETTIVA IN RELAZIONE ALLA REATTIVITA DELL'UOMO MEDIO - NECESSITA - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il limite di tollerabilita delle immissioni, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 844 cod civ, ha carattere non assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attivita normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini della popolazione; con particolare riguardo poi alle immissioni sonore (nella specie, derivanti da stabilimento industriale per la forgiatura di metalli), deve farsi riferimento anche alla cosiddetta rumorosita di fondo della zona, e, cioe, a quel complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori piu intensi (prodotti da voci, veicoli ecc). Tutti detti elementi debbono essere valutati in modo obiettivo, in relazione alla reattivita dell'uomo medio, e, quindi, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate alle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosita ecc). Il relativo apprezzamento, risolvendosi in una indagine di fatto, e demandato al giudice del merito e si sottrae al Sindacato di legittimita, se correttamente motivato ed immune da vizi logici o giuridici. (V 111/75, mass n 373280).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)