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Sez. 2, Sentenza n. 38 del 06/01/1978 (Rv. 389326 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA - CARATTERE RELATIVO - RUMOROSITA DI FONDO DELLA ZONA - NOZIONE - RIFERIMENTO A QUESTO ED AGLI ALTRI ELEMENTI - VALUTAZIONE OBIETTIVA IN RELAZIONE ALLA REATTIVITA DELL'UOMO MEDIO - NECESSITA - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389326-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA - CARATTERE RELATIVO - RUMOROSITA DI FONDO DELLA ZONA - NOZIONE - RIFERIMENTO A QUESTO ED AGLI ALTRI ELEMENTI - VALUTAZIONE OBIETTIVA IN RELAZIONE ALLA REATTIVITA DELL'UOMO MEDIO - NECESSITA - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il limite di tollerabilita delle immissioni, ai sensi dell'art 844 cod civ, non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attivita normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini della popolazione. Con particolare riguardo alle immissioni sonore, occorre far riferimento anche alla cosiddetta rumorosita di fondo della zona, e cioe a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici di essa, sui quali si innestano di volta in volta rumori piu intensi. Tutti questi elementi debbono essere valutati in modo obiettivo, in relazione alla reattivita dell'uomo medio, quindi prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate alle immissioni. Il relativo apprezzamento, risolvendosi in una indagine di fatto, e demandato al giudice del merito e si sottrae al Sindacato di legittimita se correttamente motivato e immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1796/76, mass n 380579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)