Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010 (Rv. 611461 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Recupero delle prestazioni erogate da ente di assicurazione sociale al danneggiato a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale - Azioni esperibili dall'ente - Azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ. ed azione ex art. 28 della legge n. 990 del 1969 - Alternatività - Sussistenza - Legittimato passivo - Individuazione - Fattispecie relativa a prestazione pensionistica erogata dall'INPS.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
In tema di recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate al danneggiato a seguito di sinistro stradale, all'ente gestore dell'assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., ovvero, in alternativa, di esperire l'azione diretta, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacché i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il conducente del veicolo, responsabile del sinistro, fosse legittimato passivamente rispetto all'azione diretta, ex art. 28 della legge n. 990 del 1969, esercitata dall'INPS per il recupero della prestazione pensionistica erogata al danneggiato a causa del sinistro stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)