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Sez. 3, Sentenza n. 5568 del 17/05/1991 (Rv. 472223 - 01)

Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di Cose - In genere | Differenza con il contratto di spedizione.
Stato
decisa il 1991-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472223-01

Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di Cose - In genere

La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sè i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto. Ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo all'eventuale inadempimento dell'obbligo di concluderlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 1739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)