Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 27/12/1996 (Rv. 501514 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione - Riproduzione dell'esposizione dei fatti e delle domande - Necessità - Esclusione - Richiamo della citazione introduttiva e del provvedimento di cancellazione - Sufficienza - Fattispecie relativa a modificazione delle ragioni specifiche della domanda in un'opposizione a sentenza risolutiva di concordato preventivo e dichiarativa del fallimento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
L'atto di riassunzione del giudizio a seguito della cancellazione della causa dal ruolo non richiede la riproduzione di tutte le domande della parte e l'esposizione analitica dei fatti di causa, una volta che contenga, a norma dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., il richiamo della citazione introduttiva e del provvedimento di cancellazione dal ruolo. (Nella specie, gli interessati, nel riassumere, dopo la cancellazione ex art. 181 cod. proc. civ., un giudizio di opposizione a sentenza di risoluzione di un concordato preventivo e dichiarativa di fallimento, avevano prospettato una nuova ragione a fondamento dell'opposizione, deducendo, invece che l'estinzione di tutti i debiti, il non colpevole inadempimento degli obblighi derivanti dal concordato preventivo; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che tale diversa prospettazione non costituiva ostacolo alla prosecuzione dell'originario giudizio).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)