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Sez. 1, Sentenza n. 13981 del 04/02/2003 Cc. (dep. 26/03/2003) Rv. 224024 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca sostituzione o modificazione - Richiesta di parere del P.M. - Obbligatorietà - Omissione - Nullità.
Stato
decisa il 2003-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224024-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

Il giudice, qualora debba provvedere, anche d'ufficio, in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura coercitiva, ha l'obbligo di rivolgere al pubblico ministero richiesta di parere, il cui inadempimento comporta la nullità prevista dall'art. 178 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha chiarito che l'avviso della data dell'interrogatorio spedito al P.M. non sostituisce la richiesta di parere in ordine alla modifica o revoca della misura e che l'uso dell'avverbio "immediatamente" nell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. sottolinea l'esigenza di celere definizione della procedura, ma non implica la possibilità di una revoca o sostituzione della misura "ex officio").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 3 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)