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Sez. 2, Sentenza n. 11765 del 02/03/2011 Cc. (dep. 24/03/2011) Rv. 249687 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Ordinanza di revoca - Omessa richiesta del parere del P.M. - Lettura in udienza - P.M. presente - Rilevazione della nullità - Modalità.
Stato
decisa il 2011-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249687-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

La nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che vizia l'ordinanza di revoca di una misura cautelare non preceduta dalla richiesta del parere del pubblico ministero, non può essere fatta valere dal pubblico ministero con la proposizione dell'appello, se questi, presente al momento della lettura dell'ordinanza in udienza, non l'abbia tempestivamente eccepita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)