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Sez. 1, Sentenza n. 4202 del 23/04/1998 (Rv. 514852 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Indennità di fine rapporto - Indicazione nella dichiarazione dei redditi - Omissione - Riliquidazione dell'IRPEF ex legge n. 482 e rimborso della stessa - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514852-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

La omissione della indicazione nella dichiarazione dei redditi delle somme percepite a titolo di indennità di fine rapporto osta alla riliquidazione ai sensi della legge 26 settembre 1985 n. 482 ed al rimborso dell'IRPEF corrisposta dal contribuente in base al sistema previgente, atteso che all'istanza di riliquidazione si applicano le disposizioni generali previste, dal diritto tributario, in tema di rimborso e, quindi, in particolare, anche quella di cui all'art. 39, quarto comma, del d.P.R 29 settembre 1973 n. 602, secondo la quale "non è ammesso il rimborso delle ritenute d'acconto di redditi non dichiarati...".

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)