Sez. 1, Sentenza n. 79 del 08/01/1999 (Rv. 522050 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Indennità di buonuscita - Indicazione solo in parte nella dichiarazione dei redditi - Riliquidazione dell'IRPEF ex legge n. 482/85 e rimborso della stessa - Inammissibilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
La omissione della indicazione nella dichiarazione dei redditi delle somme percepite a titolo di indennità di buonuscita osta alla riliquidazione ai sensi della legge 26 settembre 1985 n. 482 ed al rimborso dell'IRPEF corrisposta dal contribuente in base al sistema previgente. Nè vale a rendere ammissibile la riliquidazione la circostanza che l'indennità (corrisposta in momenti diversi) sia stata in parte dichiarata, atteso che il sistema per la determinazione della (nuova) aliquota d'imposta - in base all'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985 n. 482, e richiamato dall'art. 4 della medesima legge - utilizza, tra gli elementi di calcolo, l'ammontare complessivo dell'indennità (art. 14 cit., comma primo).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)