Sez. 3, Sentenza n. 3187 del 15/07/1977 (Rv. 386703 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - MERA FACOLTA DEL COMPRATORE - MANCATO ESERCIZIO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - MERA FACOLTA DEL COMPRATORE - MANCATO ESERCIZIO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi di inadempimento del venditore di cose fungibili, il compratore ha la mera facolta di avvalersi dell'esecuzione coattiva di cui all'art 1516 cod civ, e, di conseguenza, di ottenere dallo inadempiente la differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per lo acquisto - e risultante da un atto d'autorita o da listini di borsa o da mercuriali - ed il prezzo convenuto. Qualora non eserciti questa facolta, il compratore ben puo agire per il risarcimento del danno in via ordinaria, sopportando le maggiori difficolta della prova. (V 3613/72, mass n 361615; (V 845/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)