Sez. 2, Sentenza n. 3109 del 23/05/1985 (Rv. 440809 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA - IN DANNO DEL VENDITORE - FACOLTATIVITÀ - CONSEGUENZE - AZIONI IN VIA ORDINARIA PER LA RISOLUZIONE ED IL RISARCIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA - IN DANNO DEL VENDITORE - FACOLTATIVITÀ - CONSEGUENZE - AZIONI IN VIA ORDINARIA PER LA RISOLUZIONE ED IL RISARCIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Nell'ipotesi di inadempimento del venditore di cose fungibili, il compratore ha la facoltà, non l'Obbligo, di avvalersi della esecuzione coattiva prevista dall'art. 1516 cod. civ., con la conseguenza che, qualora non si avvalga di essa, può sempre agire in via ordinaria per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, sopportando, però, le maggiori difficoltà di prova. (V 3613/72, mass n 361615; (V 845/65; (Conf 3187/77, mass n 386703).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)