diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8840 del 27/08/1990 (Rv. 469087 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - RAPPORTI CON L'AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI.*
Stato
decisa il 1990-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469087-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - RAPPORTI CON L'AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI.*

Il compratore di cose fungibili, il quale si avvalga della facoltà di procedere alla compera in danno del venditore disciplinata dall'art. 1516 cod. civ., può ottenere dallo inadempiente la differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo convenuto, mentre, qualora non si avvalga di tale facoltà, come nel caso in cui acquisti direttamente da un terzo le cose non consegnategli, al di fuori dei modi e delle forme di cui alla citata norma, per limitare le conseguenze dello altrui inadempimento, può esperire ordinaria Azione risarcitoria, soggetta alle comuni regole operanti in materia (e quindi sottratta ai limiti di cui al terzo comma del medesimo art. 1516 cod. civ.). (V 3109/85, mass n 440809; (V 5222/83, mass n 430096; (V 3187/77, mass n 386703).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)