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Sez. 3, Sentenza n. 5265 del 07/05/1993 (Rv. 482257 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - In genere | Produzione di documenti - Termine - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482257-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - In genere

Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie indicate dagli artt. 30 e 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la produzione di documenti è consentita anche nell'udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione orale, purché l'altra parte abbia avuto la possibilità di esaminare preventivamente il contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)