Sez. L, Sentenza n. 6527 del 24/04/2003 (Rv. 562464 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE | Produzione di documenti - Termine - Condizioni.
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Nel rito del lavoro, qualora il resistente si sia costituito tempestivamente, indicando ritualmente nella memoria di costituzione i documenti che intende produrre in giudizio, tali i documenti, essendo qualificabili come prova precostituita, possono essere prodotti legittimamente anche successivamente, all'udienza di discussione o nel corso del giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)