Sez. 3, Sentenza n. 12966 del 29/09/2000 (Rv. 540635 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE | Produzione di documenti - Termine - Condizioni.
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Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie indicate dagli artt. 30 e 45 legge 27 luglio 1978 n. 392, la produzione di documenti è consentita anche nell'udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione orale, purché l'altra parte abbia avuto la possibilità di esaminarne preventivamente il contenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)