Sez. L, Sentenza n. 4454 del 12/07/1980 (Rv. 408331 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - IN CASO DI ASSENZE - A MEZZO DEI SANITARI DEI SERVIZI ISPETTIVI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI - CARATTERE NON ESCLUSIVO - CERTIFICATO MEDICO PRODOTTO DAL LAVORATORE A GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA - VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITA - POTERE INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - IN CASO DI ASSENZE - A MEZZO DEI SANITARI DEI SERVIZI ISPETTIVI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI - CARATTERE NON ESCLUSIVO - CERTIFICATO MEDICO PRODOTTO DAL LAVORATORE A GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA - VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITA - POTERE INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Il controllo delle assenze per infermita previsto dall'art 5 della legge 20 maggio 1970 n 300, che il datore di lavoro puo chiedere ai sanitari dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali e che questi sono tenuti a compiere, non costituisce l'unico mezzo concesso al datore di lavoro per contestare l'attendibilita del certificato medico prodotto dal lavoratore a giustificazione dell'assenza, giacche tale certificato e soggetto, come ogni altro documento, alla valutazione del giudice del merito, il cui convincimento e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione logica ed immune da vizi giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)