Sez. L, Sentenza n. 1241 del 26/02/1982 (Rv. 419118 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ACCERTAMENTO COMPIUTO DAI SANITARI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI - CONTROLLO - FORME.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ACCERTAMENTO COMPIUTO DAI SANITARI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI - CONTROLLO - FORME.*
A norma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - che, stante la delicatezza della materia, ha affidato il controllo delle condizioni di salute del dipendente ad un organo pubblico, idoneo a dare sicura garanzia di imparzialità - qualora la legittimità dell'assenza è contestata sotto il profilo dell'inesistenza della malattia denunciata o dell'idoneità di essa ad escludere la capacità lavorativa del dipendente, il relativo controllo deve avvenire necessariamente attraverso i sanitari degli istituti previdenziali. Ed anche se l'accertamento così condotto può essere Sindacato e contraddetto da altri elementi di prova, anche di carattere non sanitario, dei quali il datore di lavoro sia venuto in possesso, è da escludere tuttavia che l'accertamento negativo della malattia possa avvenire sulla sola base di indagini di carattere non sanitario, condotte direttamente o per mezzo di terzi dal datore di lavoro. (V 4454/80, mass n 408331; (Conf 160/80, mass n 403550).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)