Sez. L, Sentenza n. 609 del 30/01/1990 (Rv. 465056 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - MANCATA RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'INTERVENTO DEL MEDICO DELLA STRUTTURA PUBBLICA PER CONTROLLARE LA MALATTIA DENUNCIATA - EFFETTI - CONTESTAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA DEL CERTIFICATO MEDICO PRODOTTO DAL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - MANCATA RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'INTERVENTO DEL MEDICO DELLA STRUTTURA PUBBLICA PER CONTROLLARE LA MALATTIA DENUNCIATA - EFFETTI - CONTESTAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA DEL CERTIFICATO MEDICO PRODOTTO DAL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*
A norma dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, la mancata richiesta da parte del datore di lavoro dell'intervento del medico della struttura pubblica per controllare la malattia denunciata dal dipendente, mentre comporta che lo stesso datore di lavoro non possa far eseguire gli accertamenti sanitari del caso facendo ricorso a medici di sua libera scelta, non esclude che egli possa, tuttavia, contestare in Sede giudiziaria l'attendibilità del certificato medico prodotto dal lavoratore a giustificazione dell'assenza, poiché tale certificato è soggetto, al pari di ogni altro documento, alla valutazione del giudice del merito, il cui convincimento è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica ed immune da vizi giuridici. (Conf 2713/84, mass n 434757; (Conf 4454/80, mass n 408331; (Conf 5433/78, mass n 395195).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)