diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6193 del 07/03/2008 (Rv. 602620 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Confondibilità - Accertamento - Criteri - Valutazione globale e sintetica - Necessità - Esame seprato dei singoli elementi - Insufficienza - Esame della natura "forte" o "debole" del marchio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602620-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE

In tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato. (Nella fattispecie, l'impresa titolare di un marchio registrato relativo ad una pubblicazione per bambine, che ne caratterizzava in via esclusiva la rappresentazione grafica e il contenuto, in quanto corrispondente ad una bambola tra le più diffuse nel mercato, aveva denunciato l'utilizzazione in un periodico concorrente di una denominazione e di segni distintivi fortemente confusivi. La S.C., in riforma della sentenza di secondo grado, ha censurato l'omessa indagine sulla natura del marchio come "forte" o "debole" e la carente valutazione sintetica e globale di tutti gli elementi individuanti i prodotti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)