Sez. U, Sentenza n. 10196 del 29/11/1994 (Rv. 488900 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Disapplicazione degli atti denunziati - Ammissibilità - Fattispecie relativa alla denuncia di illegittimità dei provvedimenti di riduzione del massimale dei soggetti assistiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Il rapporto tra medici convenzionati ed unità sanitaria locale contemplato dall'art. 48 legge n.833 del 1978 integra un rapporto di prestazione d'opera professionale, da cui scaturiscono posizioni di diritto soggettivo che non possono essere affievolite per determinazione unilaterale della pubblica amministrazione. Ne consegue che la domanda proposta dal medico convenzionato, per denunziare l'illegittimità di atti e provvedimenti che (come, nella specie, quello di riduzione del massimale dei soggetti assistiti) incidono direttamente sulle anzidette posizioni di diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, cui compete l'eventuale disapplicazione degli atti denunziati attenendo solo ai limiti interni di tale giurisdizione il divieto di condanna della pubblica amministrazione ad un "facere".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)