Sez. U, Sentenza n. 3019 del 10/04/1990 (Rv. 466558 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Il rapporto fra i medici convenzionati e l'unità sanitaria locale, contemplato dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e disciplinato dagli accordi collettivi nazionali stipulati in applicazione della norma medesima, integra un rapporto di prestazione d'opera professionale da cui conseguono posizioni di diritto soggettivo, che non possono essere affievolite per Determinazione unilaterale dell'amministrazione. Ne consegue che la domanda proposta dal medico convenzionato per denunciare l'illegittimità di Atti e provvedimenti, che non attengano alle condizioni generali di quel regime di convenzione, ma incidano direttamente sulle anzidette posizioni di diritto soggettivo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, cui compete l'eventuale disapplicazione degli Atti denunciati (nella specie, relativi alla rideterminazione del numero delle ore settimanali di attività dei medici nell'ambito dei singoli distretti o presso determinati presidi sanitari ed all'incompatibilità fra l'attività di medico specialista ambulatoriale e di medico specialista di libera scelta), restando il divieto della condanna della pubblica amministrazione ad un facere attinente solo ai limiti interni della relativa giurisdizione. (V 5742/88, mass n 460266; (V 2181/87, mass n 451411; (V 4680/86, mass n 447403; (V 4543/86, mass n 447286).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)