Sez. L, Sentenza n. 1266 del 30/01/2012 (Rv. 620934 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito previdenziale - Irripetibilità - Condizioni - Limite reddituale ex art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 - Reddito percepito all'estero - Computabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In tema di indebito previdenziale, la nozione di "reddito personale imponibile IRPEF", utilizzata dall'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 per fissare una condizione soggettiva d'irripetibilità, include ogni reddito suscettibile per sua natura di assoggettamento all'IRPEF, a prescindere dalla concreta esigibilità dell'imposta, e quindi anche il reddito percepito all'estero, atteso che, di fronte ad un reddito reale nell'importo fissato dal legislatore, espressione di capacità contributiva, vengono meno le esigenze di tutela paraprevidenziale garantite dall'irripetibilità e si riespandono gli ordinari principi che regolano l'indebito.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)