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Sez. L, Sentenza n. 25309 del 01/12/2009 (Rv. 611846 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE | Erogazione di prestazioni indebite da parte dell'ente previdenziale - Nuova disciplina di cui all'art. 1, commi 260 - 265, della legge n. 662 del 1996 - Condizioni - Ripetibilità in caso di dolo dell'assicurato - Sussistenza - Previsione di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 - Persistente operatività - Fondamento - Principio generale di settore - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611846-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE

In tema di ripetibilità dei ratei di pensione di reversibilità indebitamente pagati, l'art. 1, commi 260 - 265, della legge n. 662 del 1996, nell'innovare integralmente la disciplina precedentemente contenuta nella legge n. 412 del 1991, ha ancorato il diritto dell'ente di procedere alla ripetizione delle somme erogate alla sussistenza dei requisiti reddituali e soggettivi del pensionato, senza, peraltro, incidere sulla regolamentazione della ripetibilità in caso di dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti previdenziali, che resta affermata dall'art. 1, comma 265, della legge n. 662 del 1996. Ne consegue che deve ritenersi tuttora operante la previsione di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, che, nell'identificare la nozione di dolo nell'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente, consentendo la ripetibilità delle somme per tale ragione indebitamente percepite, costituisce principio generale di settore che informa anche la successiva disciplina di cui alla legge n. 662 del 1996. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha respinto la domanda del pensionato, ravvisando il dolo dello stesso nella mancata comunicazione del possesso di redditi aggiuntivi - inerenti un fabbricato - in grado di incidere sulle condizioni reddituali rilevanti per l'irripetibilità della prestazione pensionistica).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)