Sez. L, Sentenza n. 9902 del 20/06/2003 (Rv. 564444 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Disciplina ex art. 1, commi duecentosessantesimo e ss., legge n. 662 del 1996 - Reddito prodotto all'estero - Computabilità - Esclusione - Disciplina ex art. 38, commi settimo e ss., legge n. 448 del 2001 per le prestazioni pensionistiche - Giudizi pendenti - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In tema di ripetizione di indebito previdenziale, ai sensi dell'art. 1, comma duecentosessantesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, requisito per l'esercizio del diritto alla ripetizione da parte dell'INPS, al di fuori dell'ipotesi di dolo dell'assicurato, è la percezione, da parte di quest'ultimo, di un reddito imponibile IRPEF per l'anno 1995 superiore a sedici milioni, e cioè di un reddito prodotto in Italia, con esclusione quindi di redditi percepiti dall'assicurato all'estero ed ivi assoggettati ad imposizione; tuttavia, ai sensi della nuova disciplina della ripetizione delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS, introdotta dall'art. 38, commi settimo, ottavo, nono e decimo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, applicabile ai giudizi pendenti, non avendo il legislatore limitato l'efficacia della stessa ai soli indebiti previdenziali formatisi dopo il 1 gennaio 1996, deve tenersi conto, per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001, del reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 e la ripetizione è consentita, nel limite dei tre quarti del reddito stesso, se questo è superiore ad euro 8.263, 31. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che pure aveva escluso la ripetibilità delle prestazioni previdenziali da parte dell'INPS, non potendosi computare, ai fini del reddito assoggettato ad IRPEF, del pro rata" corrisposto dall'ente previdenziale svizzero, ed ha demandato al giudice di rinvio di accertare il requisito reddituale del pensionato con riferimento all'anno 2000, tenendo conto dello "ius superveniens").
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 262 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 265 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 com. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)