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Sez. L, Sentenza n. 11502 del 21/06/2004 (Rv. 573783 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Limiti di ripetibilità - Disciplina introdotta dall'art. 1 della legge n. 662 del 1996 - Applicabilità agli importi di pensione pro-rata esteri - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Esaurimento della situazione - Individuazione - Avvenuto recupero da parte dell'ente in via definitiva - Configurabilità - In caso di pendenza di controversia sull'indebito all'atto dell'intervento della legge - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573783-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

La disciplina in tema di limiti ripetibilità dell'indebito previdenziale introdotta dall'art. 1 comma 260 e ss. della legge n. 662 del 1996 è applicabile anche agli importi di pensione cosiddetti "pro rata esteri", già disciplinati dall'art.8 della l. n. 153 del 1969, in quanto ha sostituito per intero la disciplina da esso prevista. Tale applicabilità incontra il solo limite delle situazioni esaurite, che si identificano non in quelle per cui il recupero era già avvenuto da parte dell'I.N.P.S., bensì in quelle per le quali la pretesa dell'ente era divenuta definitiva, tra cui non rientra il caso nel quale tale pretesa, alla data di entrata in vigore della l. n. 662, si trovava contestata in sede giurisdizionale od anche soltanto in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 265 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)