Sez. 1, Sentenza n. 22076 del 19/05/2009 Cc. (dep. 27/05/2009) Rv. 244135 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Cessazione dello stato di latitanza - Illegittimità delle successive notifiche eseguite ai sensi dell'art. 165 c.p.p..
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE
La cessazione dello stato di latitanza implica la illegittimità delle successive notifiche eseguite ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. anche qualora non sia stata portata a conoscenza del giudice procedente, gravando su quest'ultimo il compito di verificare che la latitanza non sia cessata e non essendo previsto un onere di comunicazione a carico dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)