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Sez. 2, Sentenza n. 3270 del 28/05/1984 (Rv. 435307 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - COLLEGIALE - REVOCABILITÀ - MODIFICABILITÀ E REVOCABILITÀ MEDIANTE LA SUCCESSIVA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1984-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435307-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - COLLEGIALE - REVOCABILITÀ - MODIFICABILITÀ E REVOCABILITÀ MEDIANTE LA SUCCESSIVA SENTENZA.*

Le ordinanze, anche se collegiali, conservano il carattere strumentale insito nella loro natura e funzione processuale pur quando involgono questioni attinenti al merito, sicché non possono produrre effetti preclusivi o altrimenti pregiudizievoli per la decisione della causa e sono sempre modificabili e revocabili pure per implicito (salve le limitazioni ex art. 177 cod. proc. civ.) mediante la successiva sentenza, costituente il definitivo provvedimento decisorio, senza che sia neanche configurabile il vizio di contraddittorietà tra la sentenza e la precedente ordinanza, risolvendosi il relativo contrasto in una semplice revoca di quest'ultima. (V 5806/82, mass n 423554; (V 5402/80, mass n 409283; (Conf 4378/82, mass n 422361).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)