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Sez. 1, Sentenza n. 5806 del 04/11/1982 (Rv. 423554 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - MODIFICABILITÀ E REVOCABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423554-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - COLLEGIALE - MODIFICABILITÀ E REVOCABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Nel sistema del codice di rito, le ordinanze collegiali hanno lo stesso carattere delibativo e provvisorio che hanno quelle del giudice istruttore, mirando all'unico fine di provvedere alla istruzione della causa, sicché esse, salve le limitazioni di cui all'art. 177 cod. proc. civ., sono sempre modificabili e revocabili mediante la successiva sentenza, che rimane così il tipico e definitivo provvedimento decisorio, l'unico che debba essere impugnato per impedire il passaggio in giudicato di tutte le questioni che solo in essa hanno trovato definitiva soluzione. (V 4378/82, mass n 422361; (V 1799/77, mass n 385533; (V 1302/70, mass n 347009).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)