Sez. L, Sentenza n. 7048 del 28/03/2006 (Rv. 588824 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni assistenziali indebite - Mancanza del requisito della incollocazione al lavoro - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza dei requisiti di legge in via generale - Sussistenza - Disposizioni regolanti la mancanza del requisito sanitario o del requisito reddituale - Inapplicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, con esclusione delle disposizioni che regolano, espressamente, la mancanza del requisito sanitario o del requisito reddituale. Conseguentemente, accertata la mancanza del requisito della incollocazione al lavoro, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la ripetibilità della somma indebitamente percepita a titolo di assegno di invalidità civile attenendo a ratei erogati anteriormente alla data dell'accertamento sulla mancanza del requisito della incollocazione al lavoro)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Legge 26/07/1988 num. 291, Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)