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Sez. L, Sentenza n. 1446 del 23/01/2008 (Rv. 601294 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Prestazioni economiche indebitamente erogate - Applicabilità dell'art 38 della legge n. 448 del 2001 - Esclusione - Mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601294-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di ripetibilità delle prestazioni economiche indebitamente erogate agli invalidi civili non può trovare applicazione l'art. 38, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, norma espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche, dovendosi, invece, ricercare nella normativa dettata nello specifico ambito la disciplina particolare della ripetibilità. Pertanto, con riferimento a prestazioni assistenziali non dovute e percepite in mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale, con esclusione delle disposizioni che regolano, espressamente, la mancanza del requisito sanitario o di quello reddituale; conseguentemente, accertata la mancanza del requisito della incollocazione, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)